DECRETO 81/2008 E I SUOI OBBLIGHI

DECRETO 81/2008: SOGGETTI, OBBLIGHI, RINNOVI.

Vediamo insieme nel dettaglio il Decreto lgs. 81/2008 e impariamo a conoscerlo.
Quando si parla di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro, il d.lgs. 81/2008 rappresenta la base disciplinare di maggiore interesse e rilevanza.
Ma di cosa parla il d.lgs. 81/2008? E a chi si rivolge?

LE AZIENDE SOGGETTE AL D.Lgs. 81/2008

Il decreto legislativo 81/2008 tutela la salute e l’igiene del lavoratore e cioè di chiunque presti la sua opera alle dipendenze di un datore di lavoro.
Sono quindi soggette al decreto tutte le aziende pubbliche o private in cui vi siano lavoratori.
Per il decreto 81 sono considerati lavoratori anche i soci lavoratori di società, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, i volontari, e anche gli studenti che utilizzano laboratori con uso di macchine, sostanze chimiche, o qualsiasi agente chimico fisico o biologico [vedi articolo 2 del decreto].

Le imprese familiari sono soggette solo all’art. 21 (uso di macchine a norma e dispositivi di protezione individuale: scarpe, tuta, guanti, occhiali, caschi, ecc. quando il lavoro lo richiede).
I lavoratori autonomi/professionisti senza dipendenti sono soggetti solo agli artt. 21 e 26 (obblighi per gli appalti).
Tutti gli altri devono adempiere a tutti gli obblighi.
Alcuni settori di attività (forze armate, polizia, protezione civile, marittimo, università, ecc.) applicano solo in parte il decreto, in quanto hanno anche altre norme specifiche.

COSA VUOL DIRE APPLICARE IL D.Lgs. 81/2008? QUALI SONO GLI OBBLIGHI?

Essere soggetti al D.Lgs. 81/08 vuol dire mettere in pratica tutta una serie di adempimenti per valutare e ridurre il rischio di infortunio o di malattia professionale per i lavoratori. Gli adempimenti principali sono quelli riportati all’articolo 4 del decreto che si riassumono in:

– ANALIZZARE I RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
ambienti di lavoro, impianti, attrezzature, sostanze chimiche, cancerogene, rischi biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale, lavoratrici gestanti e minori, pericoli d’incendio, rumore, vibrazioni, ecc.

– ELABORARE UN DOCUMENTO
in cui i rischi vengono valutati, analizzati e di conseguenza pianificati gli interventi per ridurli o eliminarli. Questo si traduce in adeguamento di macchine (con marcatura CE), conformità impianti, scelta di sostanze e preparati non pericolosi o “meno pericolosi”, utilizzo di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale: occhiali, scarpe, guanti, ecc.).

– INFORMARE, FORMARE ED ADDESTRARE IL PERSONALE
sia al momento dell’assunzione che in occasione di modifiche al ciclo produttivo o cambio mansione.

– NOMINARE LE FIGURE RESPONSABILI
come l’RSPP, gli addetti alla prevenzione incendi, alle emergenze e al primo soccorso con relativo corso di formazione obbligatorio.

– NOMINARE UN MEDICO COMPETENTE
specializzato in medicina del lavoro, che effettui le visite mediche di idoneità al momento dell’assunzione e, nel caso i lavoratori siano esposti a rischi chimici, fisici o biologici, effettuare il controllo sanitario degli stessi.

– FAR ELEGGERE O NOMINARE UN RLS
a cui far frequentare il corso obbligatorio di 32 ore e comunicare il nominativo all’Inail entro il 30 marzo di ogni anno (prima scadenza 16 agosto 2009).[vedi articolo 4 del decreto].

DELEGA

Vi sono responsabilità e compiti delegabili e non delegabili.
Le norme del diritto del lavoro individuano di regola reati “propri” i reati che possono essere compiuti solo da soggetti determinati e cioè, generalmente, solo dai “Datori di Lavoro”.

La delega di obblighi e responsabilità deve rispondere a particolari caratteristiche, altrimenti essa sarà inidonea a esonerare il delegante dalla responsabilità in materia di igiene e sicurezza oggetto della delega stessa e, per converso, sarà inidonea a far riconoscere una siffatta responsabilità in capo al delegato.

REQUISITI DI EFFICACIA DELLA DELEGA
A – La delega deve essere conferita a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza
B – La delega deve trasmettere al delegato:
• L’obbligo al rispetto delle norme di sicurezza
• I mezzi tecnici ed economici
• I poteri organizzativi necessari per adempiere alla delega assunta
C – La delega deve essere conferita espressamente e risultare da atto inconfutabile
D – Il delegato deve avere manifestato il proprio consenso per iscritto

Al fine di chiarire al massimo i ruoli e le competenze delle figure in materia di sicurezza, visita la FAQ dizionario in cui sono riportate le definizioni introdotte dal Testo unico D.lgs 81/08

STUDIO 2M RESTA A DISPOSIZIONE COME VALIDO SUPPORTO ALLE AZIENDE NELLO SVILUPPO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/2008.

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