FORMAZIONE e INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

FORMAZIONE & INFORMAZIONE

Il testo unico D.lgs. n° 81 del 09/04/2008 disciplina le normative sulla sicurezza in ambiente di lavoro, obbligando le imprese a tutelare la salute dei lavoratori attraverso il mantenimento di standard di sicurezza nei luoghi presso cui si svolgono le attività lavorative. Tutto ciò comporta una serie di adempimenti finalizzati ad annullare/limitare fonti di pericolo e rischio che rendono meno sicuri i luoghi di lavoro. In tale ottica il datore di lavoro deve informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, deve controllare e monitorare lo stato di salute dei propri lavoratori, deve vigilare affinchè le norme di sicurezza e le procedure interne in materia di sicurezza siano osservate.

Al fine di assolvere compiutamente alle disposizioni di Legge previste dal nuovo decreto legislativo 81/2008 è necessario definire ed attuare un “Piano Formativo”. E’ infatti obbligo del Datore di Lavoro, adottare e rendere operativo una Programma Formativo rivolto ai lavoratori ed alle figure della sicurezza.

Studio2M snc si avvale dell’esperienza di professionisti per lo svolgimento dei corsi di formazione interni alla Vostra azienda o direttamente presso la nostra struttura.

Divisione formazione

COS’È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI o DVR?

Effettuare la valutazione del rischio (DVR) significa individuare tutte le possibili fonti di pericolo per l’incolumità e la salute dei lavoratori e stimare il livello di pericolosità degli stessi.
Per esempio l’impianto elettrico in azienda costituisce sicuramente un PERICOLO, ma la presenza della conformità dell’impianto (e cioè la presenza di messa a terra e salvavita), le manutenzioni periodiche, l’uso di apparecchiature marcate CE e la formazione del personale che le utilizza contribuisce ad abassarne notevolmente il livello di RISCHIO.
Al contrario, l’uso di comuni detersivi per la casa, di norma poco pericolosi, ma utilizzati durante l’orario di lavoro, bagnando il pavimento o addirittura le scale, senza l’utilizzo di scarpe antiscivolo, aumenta di molto il rischio di infortunio.

La valutazione del rischio si traduce quindi in un documento (DVR) in cui sono riportati tutti i potenziali pericoli presenti in azienda, con relativo calcolo/stima del livello di rischio. Il calcolo viene effettuato tenendo conto della probabilità di accadimento di un infortunio e della gravità del danno che da questo infortunio ne può derivare. Di norma sono classificati 4 livelli di probabilità (improbabile, remoto, probabile, frequente) e 4 livelli di danno (lieve, modesto, rilevante, gravissimo). Il rischio è il prodotto della probabilità per il danno ( R = P x D ). Esso varia da 1 a 16. Rischio=1 significa livello di sicurezza accettabile, ma comunque una condizione da mantenere sotto controllo. Rischio=16 è una condizione inaccettabile e pertanto non si potrà proseguire con l’attività fino a che non sia fatto un intervento di adeguamento che riporti il livello di rischio almeno ad un valore inferiore a 8.

Il documento di valutazione dei rischi, che deve essere presente in azienda, deve anche riportare un programma di intervento e le modalità per eliminare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi di infortunio o di malattia professionale.

OGNI QUANTO VA RIFATTA LA VALUTAZIONE?

Nel caso di valutazione di fattori come AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, elettromagnetismo, radiazioni ottiche artificiali), CHIMICI (saldatura, verniciatura, colle, solventi, carburanti), CANCEROGENI (amianto, polveri di legno duro), il DVR va aggiornato ogni 4 anni.

Il documento invece va aggiornato in occasione di modifiche sostanziali del ciclo produttivo (introduzione di nuove macchine, prodotti) o a seguito di infortuni significativi oppure su indicazione del medico competente. Anche a seguito dell’evoluzione della tecnica (invenzione di sistemi più efficaci di prevenzione o sostanze chimiche non pericolose) ovvero quando sono trascorsi troppi anni dall’ultima valutazione.

Dal 15 maggio 2008 il D.Lgs. 626/94 è abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008 (art. 304).
Dal 20 agosto 2009 il Decreto è modificato e integrato da D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 160.

RISCHI SPECIFICI

Ad integrazione del DVR si sviluppano le valutazioni specifiche in relazione ai singoli rischi.

RISCHIO CHIMICO
Si propone di verificare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e di valutarne anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

RISCHIO BIOLOGICO
Si propone di valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici in ottemperanza al D.lgs. n° 81 titolo X. (tipicamente ospedali, studi medici, laboratori di analisi, ambulatori, cliniche veterinarie, etc.)

RISCHIO MMC
Si propone di valutare il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi per quelle attività lavorative che comportano rischi di malattia da sovraccarico biomeccanico.

RISCHIO RUMORE e VIBRAZIONI
Si propone di valutare il rischio derivante dal rumore e vibrazioni presenti nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti ai suddetti rischi ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge.

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