GREEN PASS OBBLIGATORIO: COS’È CAMBIATO DA VENERDÌ 15 OTTOBRE
l 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge il Decreto-legge n. 127 contenente l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, entrato in vigore dallo scorso 15 ottobre. Vediamo insieme cosa è cambiato rispondendo alle domande più frequenti.
Come possono ottenere il Green Pass i miei dipedenti?
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). Ricordiamo che in caso di prima dose del vaccino la validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (2^ dose).
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità può variare da 48 a 72 ore in base al tipo di test effettuato.
N.B. Nei primi due casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Quali sono le modalità di controllo del Green Pass da parte del Datore di Lavoro?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire GIORNALMENTE tramite l’applicazione VerificaC19 e va effettuata preferibilmente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.
La verifica del Green Pass può essere delegata ad un dipendente/dirigente?
La risposta è sì se formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica.
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata verifica?
Le sanzioni previste per il LAVORATORE: Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Le sanzioni previste per il DATORE DI LAVORO: La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo
dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.
CATEGORIE
› Marketing
› Sicurezza
faq recenti
› GREEN PASS OBBLIGATORIO SUI LUOGHI DI LAVORO: COS’È CAMBIATO DA VENERDÌ 15 OTTOBRE
› BANDO CONNESSI 2021: Contributi a fondo perduto per lo sviluppo di strategie digitali
› COVID 19: Cosa fare in caso di contatto con un positivo
› SICUREZZA ONLINE: COME IMPARARE A PROTEGGERSI
› L’IMPORTANZA DI CREARE UN VIDEO AZIENDALE